Aiuti di stato, ecco i termini per l’obbligo di pubblicazione
20 giugno 2022 In evidenza, Locations, Lucca, Pisa, Versilia, Massa Carrara, Valdera, Valdicecina, Monti Pisani, Toscana NordDal 1° luglio scattano le sanzioni per coloro che non hanno ancora pubblicato gli aiuti 2020.

La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); società di persone (Snc, Sas); ditte individuali esercenti attività di impresa a prescindere dal regime contabile; società cooperative (incluse le cooperative sociali).
I soggetti sopra indicati pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro annui. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 euro, tra di loro sommati non superano i 10.000 euro complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione alcuna.
Sono esclusi i liberi professionisti.
L’importo deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2345-bis del codice civile (in forma abbreviata) e comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno (si intende successivo all’esercizio finanziario precedente), sul proprio sito internet, secondo misura liberamente accessibili al pubblico o, solo in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
TERMINI PUBBLICAZIONE AIUTI 2021. C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per pubblicare i dati relativi a sovvenzioni, sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2021, altrimenti scatteranno dal 1° gennaio 2023 le sanzioni previste.
PROROGA SANZIONI PUBBLICAZIONE AIUTI 2020. Con l'ultimo decreto Milleproroghe è stato anche previsto che le sanzioni per la mancata pubblicazione degli aiuti di stato 2020 saranno applicate solo a partire dal prossimo 1 luglio. Pertanto fino al prossimo 30 giugno sarà ancora possibile pubblicare con riferimento alle sovvenzioni, sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2020, senza incorrere nelle sanzioni previste.
SANZIONI. L'inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Per informazioni e per la pubblicazione contattare le sedi Confesercenti Toscana Nord.