Apparecchi senza vincita in denaro, nuove regole e obblighi
08 giugno 2022 In evidenza, Locations, Lucca, Pisa, Versilia, Massa Carrara, Valdera, Valdicecina, Monti Pisani, Toscana NordC'è tempo fino al 15 giugno per gli adempimenti. La nuova regolamentazione vale anche per gli esercizi stagionali.

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato la circolare n. 18/2022 (scarica qui) che riunisce in un unico documento amministrativo tutte le informazioni e le direttive fornite nel corso dell’ultimo anno sulla regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro (art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S).
APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO: NUOVE REGOLE E OBBLIGHI. Tutti i nuovi apparecchi comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1° giugno 2021 devono essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S. Le richieste di certificazione di conformità degli apparecchi o di rilascio dei titoli autorizzatori, nonché tutte le eventuali operazioni successive (cambio ubicazione, cessione dell’apparecchio, modifiche dei titoli etc.) devono essere presentate telematicamente accedendo all’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli
PARCO MACCHINE ESISTENTI. Nella circolare è elencata la composizione del parco macchine esistente ed i relativi titoli autorizzatori necessari per le differenti tipologie di apparecchi richiesti dalla nuova regolamentazione.
SPETTACOLO VIAGGIANTE E STAGIONALI. La nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi in uso presso le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. La nuova disciplina, infatti, riguarda anche alcuni apparecchi che, pur ricompresi fra le “Piccole attrazioni”, sono, comunque, apparecchi meccanici ed elettromeccanici che la legge fa rientrare tra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. La nuova regolamentazione adottata si applica anche agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali.
SANZIONI. Sono state chiarite inoltre le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni che vanno fino a 4.000 euro.
NUOVE RICHIESTE. Per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, c’è tempo fino al prossimo 15 giugno 2022.
Per informazioni contattate il nostro ufficio Start Up & Sviluppo con la consulente Stefania Micco 050 888083 oppure commerciale@confesercentitoscananord.it