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Comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali: arrivano nuovi chiarimenti

17 marzo 2022 In evidenza, Locations, Lucca, Pisa, Versilia, Massa Carrara, Valdera, Valdicecina, Monti Pisani, Toscana Nord

L'Ispettorato del Lavoro specifica quali sono i soggetti che non sono tenuti a questo nuovo adempimento.

In sede di conversione del Decreto fiscale (DL n. 146/2021), è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso in cui si scelga di impiegare lavoratori autonomi occasionali. Ecco alcune faq per chiarire quando si rende necessaria e quando no la comunicazione.

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti, hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali? NO, in quanto il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

Le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, devono fare la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale? NO, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.

La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale deve essere comunicata? NO, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986.

La Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici devono provvedere alla comunicazione preventiva? NO, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale devono fare comunicazione preventiva? NO. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

L’adempimento comunicativo va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro? Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate? NO, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale? NO, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle delle ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e SSD (Società Sportiva Dilettantistica)? NO, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione che operano senza finalità di lucro.

Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale? NO, ove non organizzati in forma di impresa, in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali? NO, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022). Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

Le guide turistiche devono provvedere alla comunicazione preventiva? NO, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva? SI, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

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