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Casemobili in Parlamento: modificata la legge urbanistica nazionale

21 maggio 2014 In evidenza, Toscana Nord, Turismo

Nel corso della conversione del decreto “emergenza abitativa” d.l. 47/2014, è stata finalmente introdotta la definitiva soluzione al problema dell’autorizzazione edilizia per l'installazione di manufatti leggeri (prefabbricati, roulotte, camper, case mobili, ecc.), con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto.

Nel corso della conversione del decreto “emergenza abitativa” d.l. 47/2014, è stata finalmente introdotta la definitiva soluzione al problema dell’autorizzazione edilizia per l'installazione di manufatti leggeri (prefabbricati, roulotte, camper, case mobili, ecc.), con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto.

"Siamo particolarmente soddisfatti, dichiara Gianni Masoni, di Confesercenti Toscana; perché finalmente è stata eliminata una assurda incongruenza normativa, che esponeva l'intero sistema ricettivo all'aria aperta, a rischi gravissimi.

La modifica dell'art. 3 del DPR 380/2001 chiarisce che l'installazione temporanea di case mobili e caravan all'interno di strutture ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate, non richiede un ulteriore permesso a costruire. In Toscana la questione era già stata affrontata in sede di Consiglio Regionale e la stessa Giunta Regionale, nelle settimane scorse aveva adottato una intepretazione autentica, fornendo una lettura coordinata delle norme urbanistiche e del testo unico del turismo, vigenti in regione, orientata nella stessa direzione".

Dalla relazione dell’ufficio studi della Camera, a proposito della modifica introdotta, si legge:

“L’articolo 10-ter, introdotto durante l’esame al Senato, modifica la lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

L’articolo 3, comma 1, lett. e.5), con la modifica apportata dal Senato, risulta pertanto riformulato come segue:

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi (Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:…

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: ….

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

 

Confesercenti Toscana Nord - Via Catalani, 8 - Pisa - Tel. 050 888000 - Fax 050 503119 - [email protected]