Coronavirus, per il credito di imposta sugli affitti bisogna aver pagato il canone di marzo
07 aprile 2020 In evidenza, Locations, Toscana NordIl 60% sarà compensato con il modello F24 solo per le attività sospese dal Dpcm 11 marzo e che occupano immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Con il Decreto Cura Italia sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Coronavirus. Tra le misure previste credito d'imposta (così detto "Bonus negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Il credito d'imposta spetta solo alle attività sospese in base al Dpcm del’11 marzo e quindi non spetta ai soggetti esercenti le attività che possono rimanere aperti perché "essenziali". Il credito d'imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Per usufruire del credito d'imposta è necessario l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Non spetta quindi ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato o non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell'immobile (locatore).
Per quanto riguarda gli immobili risultano esclusi dal credito d'imposta i contratti di locazione di immobili accatastati in altre categorie diverse da C/1 anche se aventi destinazione commerciale.
Il "Bonus negozi e botteghe" non spetta inoltre per gli immobili utilizzati nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda/ramo d'azienda.