Esonero contributivo Inps, le domande entro il prossimo 30 settembre
24 settembre 2021 In evidenza, Locations, Toscana NordRiguarda contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private. Ecco i requisiti.
La Legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero parziale, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private.
Possono beneficiare del parziale esonero contributivo i seguenti soggetti:
a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Tuir. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato;
b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al 509/1994 (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e D.Lgs. 103/1996 (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi).
c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30.09.2021.
L’esonero è riconosciuto ai soli soggetti con posizione aziendale Inps attiva alla data del 31.12.2020; di conseguenza risultano esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021.
Requisiti necessari
1. Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
2. Reddito 2019 da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro.
3. Possesso della regolarità contributiva assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Fatta eccezione per i medici, infermieri e altri operatori già collocati in quiescenza (la cui disciplina non è analizzata nel presente contributo), sono esclusi dal beneficio in esame:
- i titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). L’esonero, dunque, non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato;
- i titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno.
L’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale di competenza del 2021, con scadenza entro il 31.12.2021. Sono quindi comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, se scadenti entro il 31.12.2021.
Non sono di conseguenza oggetto di esonero:
le somme con scadenza di versamento dopo il 31.12.2021,
le somme non di competenza del 2021.
La domanda di esonero sarà oggetto di verifica e potrebbe essere accettata, accettata in parte o rifiutata nel caso di mancanza dei requisiti.
L’importo dell’esenzione sarà comunicato dall’INPS una volta esaminate tute le domande ricevute e valutata la ripartizione dei fondi disponibili.
La contribuzione già versata che risultasse oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31.12.2021.