Dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato, come e quando presentarla
12 maggio 2022 In evidenza, Locations, Lucca, Pisa, Versilia, Massa Carrara, Valdera, Valdicecina, Monti Pisani, Toscana NordEntro il 30 giugno 2022 dovranno essere comunicati gli importi ricevuti in via telematica. Contatta i consulenti Confesercenti Toscana Nord.

Nuovo adempimento a carico delle imprese che hanno ottenuto ristori covid e altri sostegni legati alla pandemia. Entro il 30 giugno 2022 dovranno infatti essere comunicati gli importi ricevuti attraverso una apposita modulistica da inviare in via telematica.
A COSA SERVE LA DICHIARAZIONE. L’adempimento riguarda tutti gli operatori economici che hanno percepito indennizzi previsti dalle norme che rientrano nel regime dei ristori (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva, approvato dall’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni, serve dunque per comunicare quanto hanno ricevuto in veste di aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza. Lo scopo è quello di dimostrare di non aver superato i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.
CHI DEVE INVIARLA. La dichiarazione va inviata sempre se il beneficiario:
ha fruito di aiuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione il quadro C;
ha superato i massimali e deve riversare gli aiuti eccedenti;
ha allocato la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1.
QUANDO NON SERVE LA DICHIARAZIONE. Non è obbligatoria nel caso in cui la dichiarazione sia stata già presentata in sede di domanda di accesso ai singoli aiuti (vedi Sostegno Perequativo), purché il beneficiario non abbia poi fruito di ulteriori aiuti non dichiarati. In quest’ultimo caso, allora, la dichiarazione va presentata riportando tutti gli aiuti ricevuti.
COME INVIARE IL MODELLO. L’autodichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web o attraverso i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Nella dichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti, per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Entro 5 giorni dalla trasmissione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta con la presa in carico o lo scarto della dichiarazione e le relative motivazioni. A partire da questo momento, il contribuente ha altri 5 giorni per correggere la dichiarazione e rinviarla.
IN CASO DI MANCATO INVIO. Il nuovo obbligo, regolamentato dal provvedimento 143438/2022 delle Entrate, attua quanto previsto dal decreto 11 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per chi non adempie, chi supera il tetto massimo di importi previsto dal Temporary Framework europeo, e chi non rispetta anche tutte le altre condizioni previste, è chiamato al riversamento volontario degli importi ricevuti, perché dovuti in restituzione.
RESTITUZIONE AIUTI CON F24. Il riversamento volontario dell’eccedenza dovuta in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24.
Gli amministrati saranno contattati dal proprio consulente fiscale per provvedere all’adempimento.