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Super green pass over 50 e lavoro, cosa cambia da martedì 15 febbraio

14 febbraio 2022 In evidenza, Locations, Lucca, Pisa, Versilia, Massa Carrara, Valdera, Valdicecina, Monti Pisani, Toscana Nord

Scatta l'obbligo di certificazione da vaccino o da guarigione per accedere nei posti lavori per gli ultracinquentenni fino al prossimo 15 giugno.

Dal 15 febbraio 2022, gli ultracinquantenni per accedere ai luoghi di lavoro dovranno avere il green pass rafforzato, che si ottiene soltanto con la vaccinazione o con il certificato di guarigione dal contagio da Covid-19. La disposizione (art. 4-quinquies, del D.L. n. 44/2021), che interessa sia i lavoratori del settore privato che quelli delle pubbliche amministrazioni, resterà operativa sino al 15 giugno 2022 e si applica anche a coloro i quali compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva al 15 febbraio 2022 (data di vigenza dell’obbligo).

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che ne dovessero risultare privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, non potranno prestare la propria attività lavorativa e saranno considerati assenti ingiustificati. Tale assenza, che di per sé non rappresenterà una sanzione disciplinare per il lavoratore ma un adempimento ad una disposizione di natura legale, comporterà altresì la non erogazione della retribuzione, né di altro compenso o emolumento, comunque denominato. Ciò si ripercuoterà, necessariamente, sulla contribuzione e sugli istituti indiretti quali, ad esempio, il Trattamento di fine rapporto, la quota di tredicesima, la quota di quattordicesima, l’eventuale premio presenze, ecc. Inoltre, il lavoratore continuerà ad avere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque fino al 15 giugno 2022.

Infine, al lavoratore privo di certificazione che dovesse comunque accedere ai locali aziendali sarà applicata, dagli organi di vigilanza comandati dal Prefetto, una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro; sanzione che in caso di reiterazione della violazione sarà raddoppiata. Resta, comunque, inalterata la possibilità, da parte del datore di lavoro, di avviare un procedimento disciplinare, in considerazione del mancato rispetto delle regole legate alla gestione del rapporto di lavoro.

La disposizione riguarda esclusivamente coloro ai quali si applica l’obbligo di presentazione di una certificazione verde Covid-19. Ragion per cui, l’obbligo di presentazione di un green pass rafforzato o base, a seconda dell’età del lavoratore, non sussiste per quei lavoratori esentati dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

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